Regolamento dell’Archivio
Accesso all’Archivio
Per il primo accesso si richiede appuntamento con la responsabile dell’Archivio (Elena Vellati). La successiva consultazione potrà essere fatta negli orari di apertura al pubblico.
Gli studiosi, per essere ammessi nella sala di studio, sono tenuti annualmente, e comunque ogni volta che intendono mutare lo scopo delle proprie ricerche, a compilare l’apposita domanda, allegando un documento d’identità.
Consultazione
Tutti i documenti dell’Archivio sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 42/2004.
La consultabilità dei documenti a carattere riservato è disciplinata ai sensi dell’art. 123 del medesimo D.Lgs. 42/2004.
Le richieste di documenti, effettuate mediante apposite schede, non devono essere superiori a n. 6 pezzi archivistici al giorno, salve particolari deroghe concesse dalla Direzione.
E’ vietato introdurre nella sala di studio borse, cartelle ed altri contenitori. Con l’ingresso in sala di studio, si è tenuti a conservare sul tavolo di consultazione soltanto gli strumenti strettamente inerenti al proprio lavoro. Sono possibili controlli in entrata e in uscita.
E’ proibito durante la consultazione:
- scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti;
- fare calchi o lucidi o trarre fotocopie, fotografie, senza il permesso del responsabile dell’Archivio;
- scomporre i documenti dall’ordine in cui si trovano o estrarre documenti per qualsiasi motivo. In caso di necessità dovrà essere richiesta l’assistenza dell’archivista;
- disturbare il silenzio o accedere ai locali di deposito e agli uffici.
I pezzi archivistici ricevuti in consultazione dovranno essere restituiti ogni volta all’archivista, ricomposti nello stato in cui sono stati consegnati e completamente ricondizionati.
Fondi consultabili
Sono consultabili soltanto i fondi inventariati e catalogati. Non è possibile consultare i fondi in fase di schedatura o riordino. Previa verifica della disponibilità della responsabile
Sanzioni
La mancata restituzione di materiale archivistico, il danneggiamento di documenti o di beni appartenenti all’archivio, il comportamento che reca serio disturbo può determinare l’interdizione temporanea o definitiva dalla consultazione degli atti conservati nell’Archivio Isgrec, con comunicazione immediata al Soprintendente Archivistico e al Soprintendente ai Beni Librari e Documentari per la Toscana, fatte salve le ulteriori azioni in difesa degli interessi dei proprietari dei fondi in deposito presso l’Isgrec. Gli organi dell’ISGREC hanno la facoltà di denunciare la sottrazione di materiale appartenente all’istituto all’autorità giudiziaria.
Pubblicazioni/Tesi di laurea
Gli studiosi sono invitati a far pervenire all’Archivio copia del proprio elaborato relativo alle fonti archivistiche utilizzate. In caso di pubblicazione di documenti tratti dall’Archivio è obbligatorio consegnare una copia della stampa.
Riproduzione e pubblicazione dei documenti
Coloro che traggono riproduzioni di documenti sono tenuti a fare domanda sull’apposito modulo, elencando analiticamente il materiale da riprodurre. Il permesso di riproduzione non attribuisce nessun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.
L’esecuzione di fotografie di materiale archivistico con mezzi propri è consentita ad uno studioso per volta.
Non sono consentite fotocopie del materiale rilegato, né di quello cartaceo in cattive condizioni di conservazione.
La pubblicazione delle riproduzioni da parte degli studiosi è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dalla Direzione.
Il costo delle riproduzioni è a carico degli studiosi. Le tariffe relative al servizio sono stabilite dalla Direzione dell’ISGREC:
Tariffario
Le tariffe dal settembre 2014 sono le seguenti:
Fotocopie in sede | € 0,10 cad. formato A4 ; € 0,20 cad. formato A3. |
File digitali | files .pdf e .rtf € 0,20 a pagina;files .jpg, .tif € 3,00 cad.;
CD-ROM € 2,50 cad.; DVD € 3 cad. |
Utilizzo di sala ripresa per riproduzione con mezzi propri | € 3,00 per ogni singola unità di conservazione e per un massimo di 20 scatti |
Prestito temporanea per mostre
Il materiale archivistico è escluso dal prestito. Fa eccezione il prestito temporaneo per mostre, in ottemperanza alle disposizioni vigenti. Il prestito di materiale documentario raro e di pregio può essere concesso ad istituzioni pubbliche che ne facciano richiesta per mostre temporanee, previa acquisizione del nulla osta della Soprintendenza Archivistica per la Regione Toscana. L’istituzione richiedente, oltre ad assumersi le responsabilità in merito alla conservazione dei documenti durante il prestito, dovrà sostenere i costi di trasporto, imballaggio, assicurazione, nonché tutte le spese necessarie alla tenuta in idonee condizioni ambientali espositive dei pezzi archivistici.
Grosseto, 06/10/2014